AVIS

L’Avis è un’Associazione di volontariato (iscritta nell’apposito Registro Regionale e disciplinata dalla Legge 266/91) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

Avis è un’associazione apartitica, aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana.
Fondata a Milano nel 1927 dal Dott. Vittorio Formentano, costituitasi ufficialmente come Associazione Volontari Italiani del Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 con una legge dello Stato Italiano, l’AVIS è oggi un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività. Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
Gli scopi dell’associazione fissati dallo Statuto erano e sono:

  • venire incontro alla crescente domanda di sangue
  • avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute
  • lottare per eliminare la compravendita del sangue
  • donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione

All’AVIS possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione.

L’AVIS è una Associazione di volontari: volontari sono i donatori e volontari sono i suoi dirigenti.

L’AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in 3.032 sedi Comunali, 94 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l’AVIS Nazionale, il cui organo principale è il Consiglio Nazionale. Sono inoltre attivi 773 Gruppi Avis, organizzati sopratutto nelle aziende, sia pubbliche che private, come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel tessuto sociale.

La storia dell'AVIS Catania

I ricordi del fondatore

Sono trascorsi quarant’anni dal 16 Giugno 1966 in cui nacque l’AVIS Catanese. Ero un giovane medico proveniente dalla Clinica Chirurgica di Roma, dove ebbi la prima esperienza di dono volontario del sangue: frequentemente in sala operatoria c’era urgente necessità di sangue, elemento di difficile reperibilità e, quando si contattava un donatore, questo pretendeva un compenso in denaro, spesso non sostenibile dai familiari del paziente. Quanto erano numerosi gli episodi di sciacallaggio! Chirurgi e Collaboratori eravamo spesso costretti a donare noi stessi, persino nella stessa sala operatoria, per poter effettuare interventi urgenti!
A Roma, avevo iniziato la mia attività di dono del sangue a fianco del dott. Agamennone, pioniere della donazione, al quale il policlinico romano deve sicuramente molto. Negli anni ’50, impegnato come presidente provinciale e direttore sanitario dell’AVIS romana, maturai quella esperienza che risultò preziosa, direi indispensabile, quando a metà degli anni ’60 mi trasferii dalla capitale a Catania, chirurgo presso l’ospedale Vittorio Emanuele, distaccato alla Sezione S. Luigi.
Nel campo della donazione del sangue, a Catania trovai il vuoto assoluto. Il sangue si vendeva come fosse qualsiasi merce, spessissimo al centro di episodi raccapriccianti. Questo impatto mi indusse a dedicarmi con passione, spesso con rischio, a combattere un vergognoso malcostume. Tra i primi collaboratori debbo ricordare il prof. Alessandro Puglisi, primario del Centro Trasfusionale Vittorio Emanuele, che no la sua équipe venne incontro per le prime donazioni volontarie. Un grande e affettuoso aiuto l’ebbi dall’Arcivescovo Mons. Bentivoglio, il quale mi ha sempre sostenuto con entusiasmo in tutte le attività propagandistiche sul dono del sangue, sottolineandone il profilo di Carità Cristiana e di Dovere Sociale, che ogni essere umano dovrebbe sentire interiormente a favore del prossimo sofferente. Prezioso ed incisivo fu il contributo del dott. Candido Cannavò, brillante giornalista de “La Sicilia”, che con i suoi articoli sulla donazione del sangue facilitò molto l’opera di sensibilizzazione e di proselitismo tra la popolazione. Salvo queste e poche altre eccezioni, l’aiuto dei “notabili cittadini” di allora fu in gran parte assente, malgrado i numerosi appelli; così, acquistai le poche sedie per le prime riunioni, che tenemmo in un garage di via Asiago, benevolmente concesso da mio suocero, il sen. Alfio Di Grazia.
Proprio in questo locale, riuniti i primi volenterosi, il 16 Giugno 1966 nacque l’AVIS catanese; iniziai con le prime conferenze sul dono del sangue ed i primi contatti con i cittadini di Catania (allora non esistevano radio e TV locali…); via via i cittadini e gli ambienti più sensibili della Città cominciarono a rispondere.
L’allora Farmitalia di Catania mise a disposizione il proprio Auditorium in via Pola, dove organizzammo ripetuti incontri e conferenze con autorità e cittadini, focalizzando l’importanza del dono gratuito del sangue e facendo conoscere sempre più l’AVIS, prima ed unica Associazione di Volontari che raccoglieva sangue per i ricoverati dei nostri ospedali.
I primi tangibili frutti di quanto seminato furono improvvisamente colti nella tragica occasione del terremoto del Belice; l’evento scosse le coscienze di molti Catanesi, che in pochi giorni accorsero a centinai per donare sangue, rispondendo all’appello dell’AVIS. Per l’impegno profuso in quella circostanza, l’AVIS Catanese venne insignita di medaglia d’oro al merito civile dall’Amministrazione Comunale di Catania e, cosa ancor più importante, in tale occasione la nostra Associazione registrò una consistente crescita delle adesioni.
Per favorire l’incremento dei donatori e donazioni, si rese presto necessaria la disponibilità di una Unità Mobile per la raccolta, cioè una autoemoteca che potesse recarsi presso i posti di lavoro e nelle piazze cittadine, ovunque, per la raccolta del sangue e per le visite preventive dei donatori.
Con questo scopo in mente, a bordo di una piccola FIAT 500 attrezzata di un altoparlante, con la scritta a lettere cubitali AVIS-CATANIA e con issata una bandiera tricolore, da Catania raggiunsi Perugia, in occasione dell’Assemblea nazionale dell’AVIS, al suono della marcia dei bersaglieri feci ingresso nella piazza principale della città, durante la cerimonia di inaugurazione dell’Assemblea Avisina.
Fui accolto con entusiasmo e questa originale presenza catanese, riportata dalla stampa, sensibilizzò anche l’allora Ministro della Sanità on. Mariotti, il quale ufficialmente promise di dotare l’AVIS di Catania di un’autoemoteca.
La promessa fu mantenuta e a Marzo del ’72 fu immatricolata la prima autoemoteca dell’AVIS catanese, con la possibilità di incrementare donatori e donazioni. Parallelamente, fu istituito un centro di raccolta fisso, sotto la direzione del Prof. Gaetano Luna prima e del Dr. Ennio Del Fabbro poi, in locali dell’ospedale S. Luigi adibiti anche a sede associativa, dove per oltre un ventennio sono continuativamente affluiti donatori e volontari avisini. Qui corre l’obbligo di ricordare il geometra Alessandro Barillari, anima dell’AVIS catanese, dedicatosi per circa un trentennio alla organizzazione ed al reperimento dei volontari, affiancandomi sempre in tutte le attività interne ed esterne. Purtroppo in nostro “Sandro” tre anni fa è volato in cielo, da dove ci guarda con il suo amichevole sorriso e ci incoraggia nella nostra missione di solidarietà.
Seguirono anni di duro lavoro e l’AVIS si affermò anche in provincia arricchendosi di nuove sezioni, che hanno contribuito notevolmente a risolvere il problema della carenza di sangue nei nostri Ospedali. Negli anni 70 emersero tante valide figure di Volontari, impegnati non solo nella donazione ma anche nell’organizzazione e nella promozione associativa; senza voler dimenticare nessuno, il mio affettuoso ringraziamento va al Giudice Giuseppe Bisaccia, all’Avv. Valerio Battaglia e a mio figlio Marcello, per la loro attività, svolta anche come presidenti associativi dopo la mia partenza per gli Stati Uniti D’America. Oltre che a loro ed a Sandro Barillari, un particolare ringraziamento va ai pionieri dell’AVIS come Ettore Catra, Beniamino Sgarlata, Giuseppe Asero, Ettore Genio, Nunzio Di Stefano, Raffaele Stella, Iva Botteon, Giuseppe Calvi, Carmelo Nicodemo e tanti altri che mi sono stati sempre vicini e preziosissimi collaboratori, senza i quali l’AVIS non avrebbe raggiunto i traguardi attuali.
Una particolare attenzione ho sempre avuto per il mondo giovanile, che dall’ultimo dopoguerra ha conosciuto continue, grandi e repentine trasformazioni sul piano culturale e sociale. Sicuramente i valori solidaristici che sono alla base dell’AVIS, costituiscono un patrimonio valido per tutte le generazioni, strumento di coesione sociale, culturale e generazionale.
Trovo importante evocare nei Giovani senso della propria realizzazione attraverso i valori della solidarietà e della donazione; sono valori che danno senso alla vita, in quanto fondati sulla considerazione del prossimo e quindi alla base di una società civile, capace di contenere positivamente diversità politiche, religiose, culturali o razziali, come da sempre avviene nel mondo avisino. L’AVIS, così, è sempre più divenuta una realtà sociale, anche formativa e di crescita individuale per centinaia di migliaia di Volontari, soprattutto Giovani.
Ogni Volontario col suo gesto propone una lezione di vita nella lotta contro il male e il dolore; attraverso il gesto della donazione, parole come Amore, Solidarietà, Altruismo, Fraternità, Libertà dal bisogno, si spogliano di manti retorici e divengono quotidiana realtà, testimonianza attiva e incoraggiante del Bene.
L’AVIS è quasi un miracolo: tramite essa tanti Uomini e Donne vivono, grazie ad altri Uomini e Donne, anonimi ma solidali.
Il donatore volontario è speranza e scuola di cultura, di civiltà, di sconfitta degli egoismi perché ognuno, con la sua donazione recuperando anche un solo sofferente, recupera la propria dimensione umana, in spirito di squisita solidarietà e cristiana carità. Come Uomo e come medico, superata la soglia degli ottant’anni, sento nell’AVIS una delle migliori espressioni della mia vita.
Volontari dell’AVIS, siete pionieri di ieri, certezza di oggi, speranza di domani. Grazie a tutti Voi.

Ennio Romano

Il consiglio direttivo
Francesco Malerba
Presidente

Sebastiano Catalano
Vice Presidente

Maria Nania
Tesoriere

Ennio Romano
Segretario

Viviana Castro
Vice Segretario

Anna Maria Scorzelli
Scuole

Teresa Luberto
Scuole

Salvatore Bonaccorsi
Propaganda e sviluppo

Marco Pulvirenti
Rapporti per convenzioni con Enti esterni e affari legali

Ezio Pagano
Formazione

Pasquale Cutore
Informatizzazione

Salvatore Ingrassia
Dati statistici

Roberto Sciacchitano
Dati statistici

Direzione sanitaria
prof. Marcello Romano
Direttore Sanitario

dott. Maurizio Salice
Persona Responsabile delle Unità di Raccolta

Lo statuto

 

Statuto dell’AVIS
COMUNALE di CATANIA

 

 

Sommario

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE. 1

ART. 2 – SCOPI SOCIALI 1

ART.3 – ATTIVITÁ.. 2

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.. 2

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.. 3

ART. 6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI 4

ART. 7 – ORGANI 4

ART. 8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 4

ART.9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 5

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE. 6

ART.11 – IL PRESIDENTE. 7

ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 8

ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO.. 8

ART.14 – PATRIMONIO.. 9

ART. 15 – RISORSE. 9

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO.. 9

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE. 10

ART.18 – CARICHE. 10

ART.19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO.. 11

ART. 20 – RINVIO.. 11

Art. 21 – NORMA TRANSITORIA. 11



ART. 1 –
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

c.1          L’Associazione “Avis Comunale di Catania”, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2          L’Avis Comunale di Catania ha sede legale in Catania ed attualmente corrente in Via Carini 36 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Catania. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3          L’Avis Comunale di Catania, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale Catania, Provinciale Catania, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

c.4          L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

ART. 2 – SCOPI
SOCIALI

c.1          L’Avis Comunale di Catania è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2          L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3          Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

d) Favorire l’incremento della propria base associativa;

e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;

f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART.3 – ATTIVITÁ

c.1          Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale – coordinandosi con l’Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale. In particolare svolge le seguenti attività:

a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);

b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);

c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale; 

d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;

g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;

h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;

i) Può partecipare, inoltre, all’Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

c.1 bis   L’Avis Comunale di Catania svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale di Catania ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2          L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3          L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma  a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del  D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E
VITA ASSOCIATIVA

c.1          È socio dell’Avis
Comunale di Catania chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o
di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla
attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.

c.2          Il numero dei
soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta
validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori
periodici dell’Avis Comunale medesima.

c.3          L’adesione
all’Avis Comunale di Catania da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza
dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4          L’adesione del
socio all’Avis Comunale di Catania comporta l’automatica adesione del medesimo
all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5          La partecipazione
del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 5.

c.6          La qualifica di
socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7          Ogni socio in
regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea
Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche
sociali.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1          La qualifica di
socio si perde per:

a)
dimissioni;

b)
cessazione dell’attività donazionale o di
collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c)
espulsione per gravi inadempienze agli
obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso,
per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi
membri;

c.2          In presenza dei
presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il
socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del
Consiglio Direttivo Comunale.

c.3          Contro il
provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni,
al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in
osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionali.

c.4          Il provvedimento
del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni
successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che
deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello statuto
dell’AVIS Nazionale.

c.5          In caso di
ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio
Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto,
pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi
di giurisdizione competenti e aditi.

c.6          Il provvedimento
definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette
il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e
dall’AVIS Nazionale.

c.7          La perdita della
qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta
per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e
l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di
scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre
dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione.

ART. 6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1          L’Avis Comunale
di Catania può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti
coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che
contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale
e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio
Direttivo Comunale.

c.2          Il Consiglio
Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a
personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei
campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1          Sono organi di
governo dell’Avis Comunale di Catania:

a)
l’Assemblea Comunale degli Associati;

b)
il Consiglio Direttivo Comunale;

c)
il Presidente e il Vicepresidente;

c.2          Sono organi di
controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituto,
l’Organo di controllo.

ART. 8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1          L’Assemblea
Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della
convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di
dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.

c.2          Compongono
altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente
esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi
partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei
Vicepresidenti.

c.3          Ogni socio ha
diritto ad un voto.

c.4          In caso di
personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5          Ciascun associato
può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un
numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con
un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6          L’Assemblea
Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno,
entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo
finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7          L’Assemblea si
riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza,
qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di
impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni
qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente
da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.

c.8          L’Assemblea è
convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno
quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo
telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni
prima.

c.9          In prima
convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno
la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero degli associati presenti direttamente o per delega In deroga all’art.
24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che
risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data
dell’assemblea.

c.10        Le deliberazioni
dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci
presenti.

c.11        Per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.12        Nel caso di parità
dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13        Alle sedute
dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del
Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti/dell’Organo di controllo.

c.14        Nell’assunzione di
deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la
responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al
voto.

c.15        Della convocazione
dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis Provinciale, la quale
potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16        Può essere
previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e
nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.

ART.9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI
ASSOCIATI

c.1          Spetta
all’Assemblea:

a)
l’approvazione del bilancio consuntivo,
accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal
Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

b)
la ratifica del preventivo finanziario,
approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;

c)
l’approvazione delle linee di indirizzo e
delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione
dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;

d)
la nomina e la revoca dei componenti del
Consiglio Direttivo Comunale;

e)
la nomina dei delegati che rappresenteranno
i soci nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;

f)
la nomina e la revoca dei componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti;

g)
la nomina e la revoca, quando previsto, del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;

h)
l’approvazione delle modifiche statutarie
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;

i)
la formulazione all’Assemblea Provinciale
della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale; 

j)
lo scioglimento dell’Associazione, su
proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli
associati;

k)
la nomina dei liquidatori;

l)
la devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo;

m)
ogni altro adempimento che non sia stato
demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo
associativo.

c.2          Le competenze
dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal
Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1          Il Consiglio
Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli
Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.

c.2          Il Consiglio
Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere – che, per delibera del Consiglio
stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono
l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere
del Consiglio medesimo.

c.3          Il Consiglio
Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro
il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva
del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui
al  comma 6 dell’art. 8 e in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei
suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o
opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato
dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva
delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da
nuove o maggiori entrate.

c.4          La convocazione
viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni
prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica
inviato almeno due giorni prima.

c.5          Le sedute
consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6          Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di
espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto
favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7          In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.

c.8          La mancata
partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio
medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale
della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9          Nel caso in cui
nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine
subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei
Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10        Ove i non eletti
di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o
non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione
mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni
caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della
metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo
dell’intero Consiglio.

c.11        I Consiglieri così
nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12        Qualora, durante
un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri,
decade l’intero Consiglio.

c.13        Al Consiglio
Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati,
per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di
ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il
raggiungimento dei fini statutari.

c.14        Il Consiglio
Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno,
nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.15        Il Direttore
Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio
Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate
questioni che li riguardino – con voto consultivo.

c.16        Il Consiglio
Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto
secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno
stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.

c.17        Nei casi di
necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il
Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e
deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett.
d) del 2° comma dell’art. 11.

c.18        I poteri del
Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo
stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato
Esecutivo, ove nominato.

ART.11 – IL PRESIDENTE

c.1          Il Presidente,
eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis
Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai
terzi ed in giudizio.

c.2          Al Presidente
spetta, inoltre:

a)
convocare e presiedere l’Assemblea Comunale
degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza,
nonché formularne l’ordine del giorno;

b)
curare l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio Direttivo Comunale;

c)
proporre al Consiglio Direttivo Comunale i
nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore
dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di
consulenza;

d)
assumere, solo in casi di urgenza, i
provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo
Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni
successivi.

c.3          Nell’espletamento
dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4          In caso di
assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente.

c.5          La firma e/o la
presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o
dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1          Il Collegio dei
Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea
Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2          I Revisori durano
in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3          Il Collegio
esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e
conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4          I Revisori dei
Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di
voto.

c.5          I Revisori dei
Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6          Ove la situazione
economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la
costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere
all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla
nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO

c.1          La nomina di un
organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti
dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo, se collegiale, si
compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre
essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo rimane in
carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti
membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia,
o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2          L’organo di
controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento.

c.3          Esso esercita
inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente
sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

c.4          L’organo di
controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017
ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.  Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5          Delle proprie
riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6          I componenti
dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.

ART.14 – PATRIMONIO

c.1          Il patrimonio
dell’Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2          Tale patrimonio
iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

a)
il reddito del patrimonio;

b)
i contributi dello Stato, di enti o di
istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;

c)
i contributi di organismi internazionali;

d)
i rimborsi derivanti da convenzioni;

e)
le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le
erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati –
condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con
riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

f)
ogni altro incremento derivante anche dalle
attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.

c.3          Il Consiglio
Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed
all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei
propri scopi sociali.

c.4          È in ogni caso
vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei
casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5          Eventuali utili o
avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle
attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo
settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1          L’Associazione
può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo
svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui
all’articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1          L’esercizio
finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2          Entro il 31
dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale
il preventivo finanziario dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà
essere sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli Associati, la
quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.

c.3          L’Associazione,
nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il
bilancio di esercizio formato
dallo   stato   patrimoniale, dal rendiconto finanziario,
con l’indicazione, dei proventi   e   degli
oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente   e   le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4          Dopo
l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro
unico nazionale del Terzo settore.

c.5          Nei casi previsti
dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e
adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1          L’Associazione ha
obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a)
Il libro degli associati o aderenti;

b)
il libro dei volontari che svolgono le
attività in modo non occasionale;

c)
il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;

d)
il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di
eventuali altri organi sociali.

c.2          I libri di cui
alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I
libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si
riferiscono.

c.3          Gli associati o
gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla
presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

c.1          Tutte le cariche
sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione
per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione e
dell’Organo di controllo, se esterni all’associazione.

c.2          Ai detentori di
cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in
relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3          Il Presidente, i
Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima
carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono
compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché
quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12
dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non
superiori ad un anno.

c.4          Lo statuto
dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà
prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati
consecutivi.

c.5          Tutti gli
amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone
fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni
di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. I
titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate
in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6          L’Associazione,
nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a
pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1          Lo scioglimento
dell’Avis Comunale di Catania può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale
degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza
del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2          In caso di
estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore
o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente
del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1          Per tutto quanto
non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del
regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale
sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto
compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 21 – NORMA TRANSITORIA

c.1          Nelle more
dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si
applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2          I titolari di cariche sociali
mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino
alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo
statutario attualmente in vigore.

c.3          Nel computo dei mandati di cui ai
commi 3 dell’art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati
precedentemente.

c.4          L’entrata in vigore del presente
Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di
ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.